La prima risposta è: l’iscrizione alla So.Crem. ti permette di tutelare le tue volontà riguardo all’essere cremato ed eventualmente alla dispersione delle tue ceneri in natura.
Questa risposta è quella più corretta ma, come tutti noi sappiamo, nella realtà le cose prendono una piega diversa; d'altronde c’è un vecchio proverbio che dice: “il diavolo fa le pentole ma si dimentica i coperchi”.
Vi riporteremo, quindi, qui di seguito, alcuni esempi tratti da situazioni realmente accadute per spiegarvi, augurandoci, in un modo semplice ma adeguato, quali sono le motivazioni pratiche per le quali è necessario iscriversi alla So.Crem..
Primo caso.
La signora Maria non ha parenti prossimi e vive presso una RSA; nel suo caso, l’iscrizione alla So.Crem le consentirebbe di poter essere cremata, dichiarando la destinazione delle proprie ceneri.
La So.Crem, proprio per questi casi, dà la possibilità, dal compimento dei 75 anni, di versare una “quota vitalizia”, pagando una sola volta nella vita, senza doverla rinnovare ogni anno, esonerando così parenti, amici e/o la RSA stessa, dall’incombenza del pagamento, tutti gli anni della quota sociale e, con la garanzia che la So.Crem. permetterà di autorizzare la cremazione.
Secondo caso.
La signora Maria, nella situazione di cui sopra, ha un “Amministratore di sostegno “o un “tutore” che, al momento del decesso, si presentano ad un’agenzia di Onoranze Funebri per organizzare il funerale, dichiarando la volontà della signora di essere cremata, convinti di poter firmare la richiesta di cremazione in quanto amministratori di sostegno e/o tutori; in realtà, non hanno nessun titolo per poter firmare una richiesta del genere, per cui non si potrebbe procedere alla cremazione.
Ecco quindi, che anche in questo caso, l’iscrizione alla So.Crem è l’unica soluzione praticabile .
L’amministratore di sostegno o il tutore possono, tuttavia, nel caso la signora Maria non fosse abilitata, procedere con l’iscrizione della propria assistita alla So.Crem, presso la sede dove la nostra segretaria sarà in grado di spiegare la procedura per poter procedere.
Terzo caso.
La signora Maria ha due nipoti che vogliono che la zia sia cremata per poter mettere le ceneri nel loculo insieme al marito della zia.
Al momento del decesso, gli uffici preposti fanno i controlli del caso e si scopre che esiste ancora in vita una sorella della signora Maria che da decenni vive in Argentina: ha 95 anni, si trova in una casa di riposo e risulta essere, pertanto, l’unica avente titolo per poter richiedere la cremazione. Si è stati costretti, quindi con tutte le difficoltà del caso, a contattare un altro parente in Argentina chiedendogli di far firmare la richiesta alla sorella della defunta signora Maria:
Questo caso è realmente accaduto.
L’iscrizione So.Crem , anche in questo caso, avrebbe risolto il problema.
Quarto caso.
Purtroppo, sappiamo che i casi della vita e le situazioni famigliari possono essere molto complicati; ecco un altro caso, realmente accaduto, che vede protagonista una coppia di coniugi senza figli.
Viene a mancare per primo il marito Mario che viene cremato.
Di questa coppia senza figli si occupano, da tanti anni con amore, le due nipoti figlie del fratello del signor Mario, il quale ha lasciato loro in eredità l’appartamento in cui la coppia viveva con l’usufrutto della moglie.
Quando viene a mancare la signora, le nipoti la vorrebbero far cremare per poi mettere le ceneri nel loculo insieme al marito, secondo quelle che erano le loro volontà.
Al momento di organizzare il funerale, le nipoti scoprono che, essendo loro nipoti acquisite, non hanno titolo alla firma per la cremazione della zia acquisita e, pur essendo una di loro amministratore di sostegno della zia, si dovrà chiedere la firma ad un altro nipote, figlio del fratello della signora, con il quale vi erano rapporti che definire difficili è un eufemismo, il quale si rifiuta di firmare, per cui alla fine la signora non potrà essere cremata.
Questo tipo di dinamiche, purtroppo, sono molto più frequenti di quello che si possa pensare e l’iscrizione alla So.Crem. è l’unica via che garantisce che la volontà di essere cremati possa essere esaudita.
Quinto caso.
Oggi le famiglie non sono più tradizionali come una volta; si sente sempre più spesso parlare di famiglie allargate o fluide o in tanti altri termini per definire che, due persone vivono insieme perché’ si vogliono bene, al di fuori della creazione di una famiglia tradizionale.
La legge, non potendo contemplare tutti i casi possibili, deve necessariamente stabilire dei principi generali i casi sono vari, ve ne elenco alcuni:
conviventi non dichiarati come convivenza di fatto:
necessaria l’iscrizione So.Crem
.;
conviventi con convivenza di fatto dichiarata in comune:
necessaria l’iscrizione So.Crem
.;
separazione, anche da tanti anni, dove non è mai stata dichiarata una sentenza di divorzio:
necessaria l’iscrizione So.Crem..
Sesto caso.
Una coppia di genitori si presenta da me per chiedermi una consulenza perché, avendo una certa età e con un figlio disabile, sono preoccupati per il suo futuro, quando non potranno più occuparsi di lui. Si sono iscritti entrambi e hanno provveduto anche all’iscrizione del figlio, in modo che anche lui potrà essere cremato e, le sue ceneri tumulate assieme ai genitori. Ovviamente, si sono occupati anche di creare un apposito fondo per coprire i costi dei funerali; la So.Crem., in questi casi, può essere di aiuto per la creazione di un accantonamento economico, al fine di coprire i costi del funerale, della cremazione e delle spese complessive; la nostra segretaria è sempre a disposizione per le informazioni necessarie per questo tipo di assistenza.
Settimo caso.
La signora Maria chiede al nipote di preparare una dichiarazione perché lei non sa usare il computer, che poi firmerà per essere cremata e per far disperdere le sue ceneri in montagna nel suo luogo del cuore. La signora Maria custodisce in casa questa dichiarazione, convinta che non ci saranno problemi percé sono le sue volontà.
In realtà i problemi ci sono: la legge in questo caso è chiara: una dichiarazione di questo tipo DEVE essere olografa, cioè scritta completamente a mano, datata e, ovviamente, firmata; queste sono le condizioni perché sia valida. È possibile anche inserire questa dichiarazione, in sede di stesura del testamento, che viene depositata presso un notaio; in questo caso, però, c’è da tenere presente che il testamento verrebbe aperto molto tempo dopo le esequie e, a quel punto, sarebbe sicuramente troppo tardi. In una situazione di questo tipo
è fortemente consigliata l’iscrizione alla So.Crem.
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Come detto, questi sono solo alcuni casi realmente accaduti; certo, non sono forse gli unici, ma ci auguriamo che questa lettura possa avervi dato un punto di vista più “pratico” delle motivazioni per cui, spesso, è necessario iscriversi alla So.Crem..