La legge 130/2001 “Disposizioni in materiadi cremazione e dispersione delle ceneri” ed il D.P.R. 285/1990 (art. 80) equiparano le ceneri alla salme e ne sanciscono quindi l’indivisibilità. Costituisce “vilipendio di cadavere “, soggetto pertanto all’Art. 411 C.P., ogni trattamento delle ceneri non conforme a quanto definito dalla legge. Richiamiamo anche la facoltà che ogni Comune ha di adattare alle proprie esigenze locali i regolamenti che attuano le disposizioni previste negli articoli delle leggi sopra scritte.