Normativa

La Configurazione Giuridica della SO.CREM. di Trento


  1. La cornice legislativa rientra nell’articolato della L. n. 383 – 7 dicembre 2000, che ne prevede struttura, operatività, regime fiscale, regime contributivo,  accesso al credito.
  2.  L’Associazione regolarmente costituita con atto del notaio, Dr. Marco Dolzani – rep. 37282 – registrato a Trento il 5 giugno 1996 al n. 1970  Mod. 69 serie I e con c.f.: 96044630224;
  3. Registrata nel registro provinciale della Provincia Autonoma di Trento delle persone giuridiche, con deliberazione di Giunta n. 3622 di data 28 dicembre 2001 al n. 149 (centoquarantanove);
  4. Registrata nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale con la denominazione “Associazione Tridentina per la Cremazione – So.Crem.” al n. 208/08, sezione C);
  5. Gli scopi e gli organi fanno parte dello Statuto sotto riportato.
  6. La L. n. 130, 30 marzo 2001: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001 che riguarda la complessa gestione del settore della cremazione;
  7. La L.P. n. 7, 20 giugno 2008;  “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale” in B.U. 1° luglio 2008, n. 27, suppl. n.1.che riprende, aggiorna e adatta alla situazione locale provinciale la normativa sopra menzionata.
  8. D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990, “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” in G.U. n. 239, 12 ottobre 1990, serie generale, n. 63.
  9. .L.P. 16.04.2013 n° 6 comportante "Modificazioni della L.P. 20.06.2008, n° 7" agli artt.: 2, 5, 6, 10, 11, 14, 14.1 in B.U.R. n. 17I-II del 23/04/2013.


    Avviso importante per i lettori:

    In base ai “diritti della persona europea” e alla legislazione italiana del 1934 le ceneri sono da considerarsi come INDIVISIBILI (allo stato attuale della legislazione), salvo eventualità espressamente definite dalla legge e/o richieste dagli eredi (ampolline devotive). La possibilità di trasformare le ceneri del decuius in qualsiasi cosa che non siano le ceneri stesse è un reato previsto dal C.P.P., quale il vilipendio di cadavere. Pertanto le società private che offronoservizi relativamente alla trasformazione delle ceneri in qualcos’altro sono penalmente responsabili e perseguibili.Inoltre La legge 383/ 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” definisce i requisiti e le finalità della Associazionidi Promozione Sociale (A.P.S.), in breve sintesi afferma che : Le Associazioni A.P.S. per definirsi tali devono avere fini di pubblica utilità, devono essere aperte a tutti senza distinzione alcuna, devono avere regole di struttura e rappresentanza con metodi elettivi di assoluta democraticità, non devono averefini di lucro, devono prevedere, in caso di scioglimento, le modalità diattribuzione del patrimonio sociale ad altre istituzioni analoghe, non devono prevedere emolumenti per le cariche elettive ne distribuzione di dividenti adalcuno, devono prevedere chiari ed equi criteri di espulsione dei soci. Le Associazioni senza fini di lucro possono svolgere attività economiche e produrre ricchezza che deve essere però reinvestita e/o utilizzata a fini di utilità sociale coerenti con le finalità statutarie e non distribuita ad interessati. Le attività economiche devono essere dichiarate e sono soggette alla normativa fiscale.

    La legge 130/2001 “Disposizioni in materiadi cremazione e dispersione delle ceneri” ed il D.P.R. 285/1990 (art. 80) equiparano le ceneri alla salme e ne sanciscono quindi l’indivisibilità.
    Costituisce “vilipendio di cadavere “, soggetto pertanto all’Art. 411 C.P., ogni trattamento delle ceneri non conforme a quanto definito dalla legge. Richiamiamo anche la facoltà che ogni Comune ha di adattare alle proprie esigenze locali i regolamenti che attuano le disposizioni previste negli articoli delle leggi sopra scritte.


L’Associazione Tridentina per la Cremazione è un associazione di volontariato che opera, senza fini di lucro e si propone di:
  1. Diffondere i valori morali, sociali etici ed igienici dell’incenerimento delle salme, nel pieno rispetto dell’ambiente dell’inquinamento del suolo e delle acque.
  2. Promuovere la richiesta presso i Comuni della cremazione, la realizzazione di aree crematorie e di dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge L. 130/2000, D. L. 285/1990 e L.P.  nr. 7/2008.
  3. Tutelare l’esecuzione della scelta di cremazione dei propri associati, cessione delle ceneri, dispersione delle stesse, espresse dai propri soci.
  4. Offrire servizi ai soci.

  • VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 28 DICEMBRE 2023
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